Osvaldo alza la voce

Probabilmente esordirà con la Nazionale Italiana nella partita (inutile ai fini della classifica) di Pescara contro l’Irlanda del Nord, ma l’attaccante della Roma, Pablo Daniel Osvaldo non ci sta alle critiche che gli sono piovute addosso dopo la sua convocazione.

Osvaldo è nato in Argentina, ma ha moglie e figli italiani. “Sono più italiano io di certi leghisti” ha commentato “e canterò sempre l’inno di Mameli”. Come dargli torto.

A lui vanno i miei complimenti per questa bella presa di posizione a difesa del Paese che lo ha adottato calcisticamente (e non). Il chiacchiericcio lo lasciamo a chi non ha nient’altro di meglio da fare. Posso solo augurargli un buon esordio e spero proprio di vederlo in campo, dato il suo buon momento di forma.

Categories: Sport | Tags: , , | 2 Comments

Anche se non mi piacevi, addio Jobs

Sei stato un grande innovatore e un imprenditore di successo. Ogni prodotto che hai presentato ha raccolto centinaia di migliaia di tifosi sfegatati, pronti a difenderlo fino alla morte.

Hai dato un grande contributo non solo alla tecnologia, ma soprattutto al modo di viverla quotidianamente. Di te e della Apple non mi piacciono tantissime cose, ma oggi non è il momento di parlarne. Oggi ti ricordiamo per quello che il futuro ricorderà di te: il tuo modo di pensare e il tuo innegabile carisma.

R.I.P. Steve

Categories: Cronaca, Tecnologia | Tags: , | Leave a comment

Giù le mani da Nonciclopedia!

E’ la notizia del giorno: un’azione legale da parte degli avvocati di Vasco Rossi porta all’autosospensione del celeberrimo sito “Nonciclopedia”, ovvero il clone satirico di Wikipedia, la più famosa enciclopedia libera esistente sulla Rete.

Il cantante si sarebbe sentito “diffamato” dalla pagina a lui dedicata e ha sporto denuncia. Come spesso accade in questi casi, chi può permettersi di pagare fior fiore di legali ha spesso la meglio, senza aver bisogno di andare in tribunale. Infatti i ragazzi che ci sono dietro Nonciclopedia hanno praticamente chiuso il sito spiegando l’accaduto.

Cosa che non ha fatto Vasco Rossi, che ha lasciato ad una certa “Tania Sachs” la replica sulla sua pagina Facebook:

A proposito di Nonciclopedia, prima di tutto fatti e non solo parole: piu’

di un anno fa, nel febbraio 2010, abbiamo sporto querela per diffamazione

nei confronti del sito Nonciclopedia che degli insulti contro Vasco Rossi

aveva fatto la sua bandiera. Insulti quotidiani e gratuiti, insulti a tempo

perso e senza alcun motivo.

A un anno e mezzo circa dalla denuncia per diffamazione il magistrato in

questi giorni ha riscontrato che gli elementi di reato per diffamazione

esistono tutti e lo ha comunicato alle parti.

In seguito alla comunicazione del magistrato, gli ammministratori di quel

sito hanno deciso autonomamente di chiudere il sito perché si sono

evidentemente accorti di essere nel torto. Vasco non ha mai chiesto la

chiusura del sito, ha molto semplicemente chiesto al suo avvocato di

difenderlo in sede giudiziaria dalla diffamazione, persistente. E’ evidente

che non sono vittime, ed è un giudice a decidere che sussiste il reato per

diffamazione, cosa ben diversa dal definirsi un sito di satira. Attenzione

a pubblicare notizie solo unilaterali, chi si occupa di web sa bene che è

molto difficile far chiudere un sito, se non addirittura impossibile.

Difendersi dagli insulti che piovono in maniera gratuita e non si sa per

quale motivo, non è solo lecito, E’ DOVEROSO: libertà di stampa non è

libertà di offendere.

Tania Sachs

Ho riportato il comunicato per correttezza, e, sebbene Vasco abbia tutto il diritto di intraprendere un’azione legale, è sicuramente da biasimare il tentativo di zittire una pagina che non era “amichevole” nei suoi confronti. Certamente non è stata una buona azione di marketing, visto che ad esempio l’argomento #vascomerda ha raggiunto il vertice dei Trend mondiali su Twitter (significa che è l’argomento su cui si è più scatenata l’ira degli utenti di Twitter).

Le argomentazioni addotte dalla Sachs, inoltre, non reggono. Come fanno notare gli admin di Nonciclopedia dal loro sito, non c’è mai stata risposta da parte dei legali di Vasco alla disponibilità di eliminare le parti considerate “diffamatorie” e questo è indice di un’assoluta mancanza di collaborazione e volontà di andare fino in fondo con la battaglia legale senza usare alcun “buon senso”. Difficile dire poi che la bandiera di Nonciclopedia sia stata l’insultare Rossi ogni giorno. Sento forte e chiaro uno scricchiolio di unghie contro degli specchi, visto che su Nonciclopedia anche il Papa è stato oggetto di pesantissime affermazioni. Per non citare altri siti famosi come Spinoza dove ormai se ne dicono di tutti i colori su tutto.

A mio parere, questa è CENSURA bella e buona, e come tale è un atto di AUTORITARISMO che non può essere tollerato dalla società civile.

E’ DOVEROSO difendere le ultime libertà che ci sono rimaste, cara Tania. E poi questo lasciar parlare gli avvocati è indice, a mio parere, di scarso coraggio e di grande viltà. Se credi di essere nel giusto, non scaricare la colpa ai legali, ci sei sempre tu che li paghi. Assumiti le tue responsabilità di fronte all’opinione pubblica e al popolo della Rete, che ne ha le palle piene di bavagli e censure varie.

Anche stavolta, sei stato un cattivo esempio.

Categories: Cronaca, Res Publica | Tags: , , , , , | Leave a comment

Comma ammazza-blog. Post dedicato a Gasparri & C. #noleggebavaglio

Premessa: ieri sera a Porta a Porta si è parlato del comma 29, il cosiddetto ammazza-blog, ma gli spettatori di certo non avranno capito di cosa si tratta. E siccome per Gasparri e dintorni Internet è uno strumento micidiale, è evidente che i nostri politici e la nostra classe dirigente 1) non sanno niente della rete e pure legiferano su di essa 2) non hanno idea del mondo che c’è qui dentro 3) hanno bisogno di un corso full immersion del comma ammazza-blog che stanno per legiferare. Bene il corso glielo offriamo noi, gratuitamente, perché caro Gasparri sì, Internet è uno strumento micidiale di libertà, di creatività, di condivisione di sapere e di conoscenza. Mondi inesplorati, capisco perfettamente (Arianna).

Probabilmente oggi stesso ricomincerà il dibattito parlamentare sul disegno di legge in materia di riforma delle intercettazioni, disegno di legge che introdurrebbe, una volta approvato, numerose modifiche al nostro ordinamento lungo tre direttrici: limitazioni alla utilizzabilità dello strumento delle intercettazioni da parte dei magistrati; divieto di pubblicazione di atti di indagine per i giornalisti, anche se si tratta di atti non più coperti da segreto; estensione di parte della normativa sulla stampa all’intera rete.
Cerchiamo di chiarire sinteticamente i dubbi espressi in materia.

Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni ha un impatto significativo sulla rete?
Il ddl di riforma della normativa sulle intercettazioni influisce sulla rete in due modi, innanzitutto perché le limitazioni introdotte dal ddl in merito alla pubblicabilità degli atti di indagine riguarda, ovviamente, anche la rete, relativamente al giornalismo professionale, ma soprattutto perché in esso è presente il comma 29 che è scritto specificamente per la rete. Cosa prevede il comma 29? Il comma 29 estende parte della legislazione in materia di stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, alla rete, in particolare l’art. 8 che prevede la cosiddetta “rettifica”.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere dei media unidirezionali e di bilanciare le posizioni in gioco. Nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, un semplice cittadino potrebbe avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie, e comunque ne trascorrerebbe molto tempo con ovvi danni alla sua reputazione. Per questo motivo è stata introdotta la rettifica che obbliga i direttori o i responsabili dei giornali o telegiornali a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengono lesi.

Il comma 29 estende la rettifica a tutta la rete?
La norma in questione estende la rettifica a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. La frase “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica” è stata introdotta in un secondo momento proprio a chiarire, a seguito di dubbi sorti tra gli esperti del ramo che propendevano per una interpretazione restrittiva della norma (quindi applicabile solo ai giornali online), che la norma deve essere invece applicata a tutti i siti online. Ovviamente sorge comunque la necessità di chiarire cosa si intenda per “siti informatici”, per cui, ad esempio, potrebbero rimanere escluse la pagine dei social network, oppure i commenti alle notizie. Al momento non è dato sapere se tale norma si applicherà a tutta la rete, in ogni caso è plausibile ritenere che tale obbligo riguarderà gran parte della rete.

Entro quanto tempo deve essere pubblicata la rettifica inviata ad un sito informatico?
Il comma 29 estende la normativa prevista per la stampa, per cui il termine per la pubblicazione della rettifica è di due giorni dall’inoltro della medesima, e non dalla ricezione. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

E’ possibile aggiungere ulteriori elementi alla notizia, dopo la rettifica?
Il ddl prevede che la rettifica debba essere pubblicata “senza commento”, la qual cosa fa propendere per l’impossibilità di aggiungere ulteriori informazioni alla notizia, in quanto potrebbero essere intese come un commento alla rettifica stessa. Ciò vuol dire che non dovrebbe essere nemmeno possibile inserire altri elementi a corroborare la veridicità della notizia stessa.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?
La rettifica prevista per i siti informatici è sostanzialmente quella della legge sulla stampa, la quale chiarisce che le informazioni da rettificare non sono solo quelle contrarie a verità, bensì tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni “da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”, laddove essi sono i soggetti citati nella notizia. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia. Non si tratta affatto, in conclusione, di una valutazione sulla verità, per come è congegnata la rettifica in sostanza si contrappone la “verità” della notizia ad una nuova “verità” del rettificante, con ovvio scadimento di entrambe le “verità” a mera opinione (Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008: “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”).

Come deve essere inviata la richiesta di rettifica?
La normativa non precisa le modalità di invio della rettifica, per cui si deve ritenere utilizzabile qualunque mezzo, fermo restando che dopo dovrebbe essere possibile provare quanto meno l’invio della richiesta. Per cui anche una semplice mail (non posta certificata) dovrebbe andare bene.

Cosa accade se non rettifico nei due giorni dalla richiesta?
Se non si pubblica la rettifica nei due giorni dalla richiesta scatta una sanzione fino a 12.500 euro.

Che succede se vado in vacanza, mi allontano per il week end, o comunque per qualche motivo non sono in grado di accedere al computer e non pubblico la rettifica nei due giorni indicati?
Queste ipotesi non sono previste come esimenti, per cui la mancata pubblicazione della rettifica nei due giorni dall’inoltro fa scattare comunque la sanzione pecuniaria. Eventualmente sarà possibile in seguito adire l’autorità giudiziaria per cercare di provare l’impossibilità sopravvenuta alla pubblicazione della rettifica. È evidente, però, che non si può chiedere l’annullamento della sanzione perché si era in “vacanza”, occorre comunque la prova di un accadimento non imputabile al blogger.

La rettifica prevista dal comma 29 è la stessa prevista dalla legge sulla privacy?
No, si tratta di due cose ben diverse anche se in teoria ci sarebbe la possibilità di una sovrapposizione parziale. La legge sulla privacy consente al cittadino di chiedere ed ottenere la correzione di dati personali, mentre la rettifica ai sensi del comma 29 riguarda principalmente notizie.

Con il comma 29 si equipara la rete alla stampa?
Con il suddetto comma non vi è alcuna equiparazione di rete e stampa, anche perché tale equiparabilità è stata più volte negata dalla Cassazione. Il comma 29 non fa altro che estendere un solo istituto previsto per la stampa, quello della rettifica, a tutti i siti informatici.

Con il comma 29 anche i blog non saranno più sequestrabili, come avviene per la stampa?
Assolutamente no, come già detto con il comma 29 non si ha alcuna equiparazione della rete alla stampa, si estende l’obbligo burocratico della rettifica ma non le prerogative della stampa, come l’insequestrabilità. Questo è uno dei punti fondamentali che dovrebbe far ritenere pericoloso il suddetto comma, in quanto per la stampa si è voluto controbilanciarne le prerogative, come l’insequestrabilità, proprio con obblighi tipo la rettifica. Per i blog non ci sarebbe nessuna prerogativa da bilanciare.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Se ritengo che la rettifica non sia dovuta, posso non pubblicarla?
Ovviamente è possibile non pubblicarla, ma ciò comporterà certamente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Come chiarito sopra la rettifica non si basa sulla veridicità di una notizia, ma esclusivamente su una valutazione soggettiva della sua lesività. Per cui anche se il blogger ritenesse che la notizia è vera, sarebbe consigliabile pubblicare comunque la rettifica, anche se la stessa rettifica è palesemente falsa.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica, il titolare del dominio, il gestore del blog?
Questa è un’altra problematica che non ha una risposta certa. La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi è il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Anche qui non è possibile dare una risposta certa al momento. In linea di massima un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento non dovrebbe essere soggetto a rettifica.

Pensavo di creare un widget che consente agli utenti di pubblicare direttamente la loro rettifica senza dovermi inviare richieste. In questo modo sono al riparo da eventuali multe?
Assolutamente no, la norma prevede la possibilità che il soggetto citato invii la richiesta di rettifica e non lo obbliga affatto ad adoperare widget o similari. Quindi anche l’attuazione di oggetti di questo tipo non esime dall’obbligo di pubblicare rettifiche pervenute secondo differenti modalità (ad esempio per mail).

Pensavo di aprire un blog su un server estero, in questo modo non sarei più soggetto alla rettifica?

Per non essere assoggettati all’obbligo della rettifica è necessario non solo avere un sito hostato su server estero, ma anche risiedere all’estero, come previsto dalla normativa europea. E, comunque, anche la pubblicazione di notizie su un sito estero potrebbe dare adito a problemi se le notizie provengono da un computer presente in Italia.

E’ vero che in rete è possibile pubblicare tutto quello che si vuole senza timore di conseguenze? E’ per questo che occorre la rettifica?
Questo è un errore comune, ritenere che non vi sia alcuna conseguenza a seguito di pubblicazione di informazioni o notizie online, errore dovuto alla enorme quantità di informazioni immesse in rete, ovviamente difficili da controllare in toto. Si deve inoltre tenere presente che comunque l’indagine penale od amministrativa necessita di tempo, e spesso le conseguenze penali od amministrative a seguito di pubblicazioni online, si hanno a distanza di settimane o mesi. In realtà alla rete si applicano le stesse medesime norme che si applicano alla vita reale, anzi in alcuni casi la pubblicazione online determina l’aggravamento della pena. Quindi un contenuto in rete può costituire diffamazione, violazione di norme sulla privacy o sul diritto d’autore, e così via… Il discorso che spesso si fa è, invece, relativo al rischio che un contenuto diffamante possa rimanere online per parecchio tempo. In realtà nelle ipotesi di diffamazione o che comunque siano lesive per una persona, è sempre possibile ottenere un sequestro sia in sede penale che civile del contenuto online, laddove l’oscuramento avviene spesso nel termine di 48 ore.

Ho letto di un emendamento presentato da alcuni politici che dovrebbe risolvere il problema della rettifica. È un buon emendamento?
Già lo scorso anno fu presentato un emendamento da alcuni parlamentari, che sostanzialmente dovrebbe essere riproposto quest’anno, con qualche modifica. In realtà l’emendamento Cassinelli, dal nome dell’estensore, non migliora di molto la norma: allunga i termini della rettifica a 10 giorni, stabilisce che i commenti non sono soggetti a rettifica, e riduce la sanzione in caso di non pubblicazione. L’allungamento dei termini non è una grande conquista, in quanto l’errore di fondo del comma 29 è l’equiparazione tra rete e stampa, cioè tra attività giornalistica professionale e non professionale, compreso la mera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, esplicata dai cittadini tramite blog. Per i commenti la modifica è addirittura inutile in quanto una lettura interpretativa dovrebbe portare al medesimo risultato, anzi forse sotto questo profilo l’emendamento è peggiorativo perché invece di “siti informatici” parla di “contenuti online” con una evidente estensione degli stessi (pensiamo alle discussioni nei forum). Tale emendamento viene giustificato con l’esempio del blogger che scrive: “Tizio è un ladro”, ipotesi nella quale, si dice, Tizio ha il diritto di vedere rettificata la notizia falsa. Immaginiamo invece che Tizio effettivamente sia un ladro, la rettifica gli consentirebbe di correggere una notizia vera con una falsa. Se davvero Tizio non è un ladro, invece, non ha alcun bisogno di rettificare, può denunciare direttamente per diffamazione il blogger ed ottenere l’oscuramento del sito in poco tempo.

Ma in sostanza, quale è lo scopo di questa norma?
Una risposta a tale domanda è molto difficile, però si potrebbe azzardarla sulla base della collocazione della norma medesima. Essendo inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura della riforma, riforma con la quale da un lato si limitano le indagini della magistratura, dall’altro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti. Poi, però, rimarrebbe il problema se un giornalista decide di aprire un blog in rete e pubblicare quelle intercettazioni che sul suo giornale non potrebbe più pubblicare. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.

Bruno Saettablog
@valigia blu – riproduzione consigliata

Categories: Gestione del Blog, Res Publica | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Il paese ai piedi di un 75enne

Il Primo Ministro Italiano (non riesco proprio a dire “nostro”) ieri ha compiuto 75 anni. Auguri un cazzo!

Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione nel 1978 di Silvio Berlusconi alla Loggia P2. (fonte:wikimedia.org)

 Che vada dove è giusto che vada: quel paesino molto molto lontano dove Sordi ha un amico che ne è addirittura il sindaco. Magari anche lì troverebbe qualche amico massone. Potrebbe riprovare il “brivido” della scalata al potere, visto che ormai gli unici brividi gli arrivano dagli sviluppi delle inchieste che lo riguardano.

Tanto c’è sempre la famosa “livella” caro mio, prima o poi arriva per tutti. E lì non ti aiuterà la P2. Saranno solamente cazzi tuoi.

Categories: Res Publica | Tags: , | Leave a comment